Quanto è l'IVA negli interventi di manutenzione ordinaria
1 agosto 2018
Preventivo idraulico
, Lavandino
I lavori di manutenzione ordinaria in campo edilizio possono oggi beneficiare di un regime di agevolazione dell'Iva pari al 10 per cento.La legge finanziaria introdotta lo scorso 2010 ha modificato il regime dell'Iva applicato ai lavori di manutenzione in materia edilizia. In particolare, sono stati regolamentati i lavori di manutenzione ordinaria su edifici ad uso abitativo, che godono dell'agevolazione al 10 per cento.Esaminiamo ora nello specifico quali sono i lavori che godono di questa agevolazione fiscale e che cosa è necessario fare per richiederne l'applicazione.I lavori di manutenzione ordinaria degli edifici ad uso abitativo ai quali sarà possibile applicare l'aliquota Iva agevolata riguardano in particolare il mantenimento degli elementi di finitura di tutti gli impianti tecnologici dello stabile; questi lavori hanno a che fare con opere che sono in sostanza riparazioni di impianti già esistenti. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente stabilito che le operazioni di manutenzione obbligatoria, delle caldaie e degli impianti di riscaldamento domestico, godono dell'Iva agevolata in edilizia nella misura del 10 per centoStando alla normativa nazionale attuale, tutti i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici ad uso abitativo non sono soggetti a particolari obblighi di comunicazione agli uffici comunali di residenza dello stabile da parte dei committenti. Bisogna tuttavia precisare che vi sono alcune tipologie di regolamenti comunali che potranno prevedere l'obbligo di effettuare alcune comunicazioni particolari.Gli interventi di manutenzione ordinaria per i quali è previsto il regime di agevolazione dell'Iva sono i seguenti:
- Piccole riparazioni operate sul fabbricato;
- Piccole riparazioni operate sugli impianti tecnologici;
- Lavori di manutenzione obbligatoria previsti per gli impianti di riscaldamento;
- Lavori di tinteggiatura delle pareti, di riparazione o sostituzione degli impianti elettrici, idraulici (considerati beni significativi) e termici;
- Sostituzione dei sanitari e per i lavori di impermeabilizzazione delle coperture.